1. Quando si apre la successione

Al momento della morte si “apre la successione”.

Con l’apertura della successione viene individuato il momento preciso a cui retroagiscono gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e il momento dal quale decorrono i termini prescritti per l’espletamento delle varie formalità previste dalla normativa vigente, tra le quali quelle di carattere fiscale.

Il luogo dove si apre la successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto ed è rilevante ai fini dell’individuazione degli  uffici  competenti  per  gli  adempimenti  previsti  dalla normativa vigente (ad esempio il Registro delle Successioni dal quale devono risultare la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario e la dichiarazione di rinuncia di eredità di cui si parlerà più avanti è conservato presso il Tribunale del luogo dove si apre la successione).

Esistono due tipi di successione:

  1. la successione testamentaria (o testata, cioè con testamento)
  2. la  successione  legittima  (o  intestata,  cioè  senza  testamento o di testamento che non abbia disposto dell intero patrimonio).

Divieto dei patti successori

Sono nulli gli accordi con cui si dispone della propria successione. Pertanto non è possibile stipulare una convenzione con cui un soggetto in vita disciplini la propria successione con il consenso dei potenziali eredi (patti successori istitutivi). L’unico strumento con il quale si può disporre delle proprie sostanze è il testamento, per il quale la legge pone ben precisi requisiti di validità.

Sono nulli anche i patti con i quali si dispone dei diritti di una successione non ancora aperta o della rinuncia ai medesimi (patti successori dispositivi e rinunciativi). Un potenziale erede non può pertanto disporre o rinunciare ai diritti che gli potrebbero spettare in relazione alla successione di un soggettonon ancora deceduto

L’unica deroga al divieto dei patti successori è prevista per il patto di famiglia, contratto in forza del quale l’imprenditore può trasferire in tutto o in parte la propria azienda ovvero il titolare di partecipazioni societarie può trasferire in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Con il patto di famiglia il legislatore ha messo a disposizione dell’imprenditore uno strumento per pianificare il passaggio generazionale, ossia per trasferire a titolo gratuito la propria azien- da (individuale o collettiva) ad alcuni dei propri discendenti, senza che l’operazione possa poi essere messa in discussione dagli altri familiari o legittimari.

2. La successione testamentaria

Quando esiste un valido testamento si apre la successione testamentaria.

"Il testamento, dunque, è un atto unilaterale  e cioè solo di chi intende disporre dei propri beni con il quale colui che lo redige esprime le proprie volontà su come attribuire il proprio patrimonio dopo la morte"

Nel caso in cui vi siano più testamenti, in linea generale, bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente.

Per evitare che si possano creare incertezze sulla volontà del testatore è opportuno che:

l’ultimo testamento revochi espressamente i precedenti.

Se, tuttavia, ciò non avviene si avrà la revoca tacita di tutte le disposizioni del testamento precedente che risultino incompatibili con il testamento successivo.

Abbiamo detto che quando esiste un valido testamento si apre la successione testamentaria.

Il testamento, dunque, è un atto unilaterale  e cioè solo di chi intende disporre dei propri beni con il quale colui che lo redige esprime le proprie volontà su come attribuire il proprio patrimonio dopo la morte.

Nel caso in cui vi siano più testamenti, in linea generale, bisogna fare riferimento alle disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente.

Per evitare che si possano creare incertezze sulla volontà del testatore è opportuno che:

l’ultimo testamento revochi espressamente i precedenti.

Se, tuttavia, ciò non avviene si avrà la revoca tacita di tutte le disposizioni del testamento precedente che risultino incompatibili con il testamento successivo.

3. La successione “legittima”

La successione legittima devoluta per legge  si apre:

  1. se non c’è un testamento valido
  2. se il testamento non dispone sull’intero patrimonio del defunto, ma solo su singoli determinati beni. (In quest’ultimo caso la successione legittima si apre limitatamente alla parte di patrimonio non attribuita per testamento).

Il patrimonio del defunto, in caso di successione legittima, viene devoluto ai parenti del defunto a partire da quelli a lui più vicini (figli e coniuge) e via via fino a quelli più lontani sino al sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado l’eredità si devolve a favore dello Stato.

4. Ripartizione delle quote ereditarie nelle successioni leggittime

Qui di seguito si indicano le quote che spettano ai beneficiari nei casi più comuni. È opportuno precisare che i fratelli e gli ascendenti possono diventare eredi soltanto se il defunto non aveva figli (quindi non sono possibili ipotesi di concorso tra i figli e i fratelli/ascendenti del defunto).

5. Tabella riepoligativa della ripartizione delle quote ereditarie:

Eredi legittimi

Ripartizione delle quote ereditarie

Figli

(in assenza di coniuge)

l’intero patrimonio (diviso in parti uguali tra loro)

Coniuge

(in assenza di figli, ascendenti e fratelli)

l’intero patrimonio

Coniuge + 1 figlio

1/2 al coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)

1/2 al figlio

Coniuge + 2 o più figli

1/3 al coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)

2/3 al figli (diviso in parti uguali tra loro)

Coniuge + genitori

2/3 al coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)

1/3 ai genitori (diviso in parti uguali tra loro)

Coniuge + fratelli

2/3 al coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)

1/3 ai fratelli (diviso in parti uguali tra loro)

Coniuge + genitori + fratelli

2/3 al coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)

3/12 ai genitori (diviso in parti uguali tra loro)

1/12 ai fratelli (diviso in parti uguali tra loro)

Fratelli

(solo in mancanza di coniuge e figli)

l’intero patrimonio (diviso in parti uguali tra loro)

Genitori

(solo in mancanza di coniuge e figli)

l’intero patrimonio (diviso in parti uguali tra loro)

Genitori + Fratelli

(solo in mancanza di coniuge e figli)

1/2 ai genitori (diviso in parti uguali tra loro)

1/2 ai fratelli (diviso in parti uguali tra loro)

 

6. L’assunzione della qualità di erede

Chiamato all’eredità è colui che viene istituito come erede nel testamento (in caso di successione testamentaria) ovvero colui che è ricompreso tra gli eredi secondo le norme di legge (in caso di successione legittima).

Il chiamato all’eredità per divenire erede deve accettare l’eredità. L’eredità, pertanto, si acquista con l’accettazione.

Il chiamato all’eredità, una volta compiuta l’accettazione, è considerato erede sin dal momento dell’apertura della successione. Detto in altre parole, l’accettazione dell’eredità ha un effetto retroattivo dal momento che nel nostro ordinamento vige il principio per cui non c’è soluzione di continuità tra la situazione giuridica del defunto e quella dei suoi eredi.

La  rappresentazione

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nei diritti riconosciuti dalla legge o dal testamento al loro ascendente (chiamato all’eredita), qualora:

  • esso non possa (ad esempio perché deceduto prima)
  • non voglia (ad esempio in caso di rinuncia di eredità) accettare l’eredità o il legato.

La rappresentazione però opera solo se:

  • gli eredi o legatari non accettanti siano i figli legittimi, legittimati, adottivi e/o naturali del defunto;
  • gli eredi o i legatari non accettanti siano i fratelli del defunto.

7. L’accettazione o acquisto dell’eredità del patrimonio

L’eredità si acquista con l’accettazione. L’accettazione di eredità può essere espressa oppure tacita.

a) L’accettazione espressa consiste nella dichiarazione in un atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) di accettare l’eredità o di assumere il titolo di erede, compiuta dal chiamato all’eredità.

b) L’accettazione tacita, la più ricorrente nella prassi

  • consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. (L’esempio più comune è la vendita di un bene ereditario: questo atto comporta l’accettazione tacita di eredità, in quanto presuppone necessariamente una volontà in tal senso).

  • L’acquisto dell’eredità può avvenire, sempre tacitamente, per effetto del possesso dei beni ereditari: infatti, qualora entro tre mesi dall’apertura della successione il chiamato all’eredita, in possesso dei beni ereditari, non proceda all’inventario dell’eredità e alla successiva dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario lo stesso è considerato, a tutti gli effetti di legge, erede puro e semplice con preclusione di rinuncia all’eredità.

 

Accettazione del legato

Il legato, al contrario dell’eredità, non deve essere espressamente accettato in quanto entra immediatamente nella disponibilità del legatario o beneficiario.

Per mantenere l’aggiornamento dei Registri Immobiliari, il notaio che ha curato la pubblicazione del testamento dovrà provvedere alla trascrizione del legato.

8. Conseguenze dell’accettazione dell’eredità

A seguito dell’accettazione espressa o tacita il chiamato all’eredità diventerà erede puro e semplice, e cioè

  • subentrerà proporzionalmente alla sua quota ove vi siano altri eredi con effetto dal momento in cui si è aperta la successione, nella posizione giuridica del defunto,
  •  dovrà rispondere con il proprio patrimonio anche degli eventuali debiti ereditari.

Ne consegue che se le passività sono di valore superiore a quello delle attività, l’erede subirà un pregiudizio patrimoniale, dovendo attingere dal proprio patrimonio personale le risorse per estinguere i debiti ereditari (eredità passiva). L’accettazione di eredità determina pertanto per l’erede la “confusione dei patrimoni”.

9. L’accettazione di eredità con il beneficio di inventario

Per evitare l’effetto della confusione  dei patrimoni, il chiamato all’eredità potrà, in alternativa:

  1. rinunciare all’eredità, soluzione preferibile se si ha la ragionevole certezza che l’eredità sia passiva e salvi sempre gli effetti della rappresentazione
  2. accettare l’eredità con il beneficio di inventario, soluzione invece preferibile se non vi è una assoluta certezza che l’eredità sia passiva ma non si voglia neppure correre il rischio di incorrere nella confusione dei patrimoni.

L’accettazione di eredità con beneficio di inventario: è uno speciale tipo di accettazione espressa che deve essere compiuta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

L’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria in alcuni casi previsti dalla legge, in particolare nel caso in cui i chiamati all’eredità siano:

  • minori, interdetti, inabilitati, emancipati (ossia soggetti dei quali il legislatore intende tutelare il patrimonio in relazione a possibili eredità passive)
  • nel caso di persone giuridiche o associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, escluse le società

In generale l’effetto dell’accettazione con beneficio di inventario è quello di evitare la confusione dei patrimoni. Più precisamente si può dire che l’erede con beneficio di inventario:

  • conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte (in tal modo l’erede potrà soddisfare i crediti che aveva nei confronti del defunto)
  • non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (in tal modo l’erede eviterà un’eredità passiva, estinguendo tutti i pesi che gravano sull’eredità solo con l’attivo dell’asse ereditario senza intaccare il suo patrimonio)
  • i creditori dell’eredità e i legatari potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario a preferenza e quindi prima dei creditori dell’erede.

La  tempistica  per procedere all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, varia a seconda che il chiamato all’eredità abbia o meno il possesso dei beni ereditari.

1) Nel caso in cui il chiamato all’eredità abbia già il possesso dei beni ereditari,

  • l’inventario deve essere concluso entro 3 mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. In caso contrario il chiamato all’eredità decade dal beneficio di inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice.
  • Compiuto l’inventario nel termine sopra indicato, il chiamato all’eredità ha un ulteriore termine di 40 giorni, da quello del compimento dell’inventario medesimo, per decidere se accettare o rinunciare all’eredità. Trascorso questo termine senza alcuna decisione, il chiamato all’eredità decade dal beneficio di inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice.

2) Nel caso in cui il chiamato all’eredità non abbia ancora il possesso dei beni ereditari

  • il chiamato può fare la dichiarazione di accettare col beneficio di inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto, e cioè entro 10 anni dall’apertura della successione.
  • una volta resa la dichiarazione di accettazione di eredità, l’inventario deve essere compiuto entro i successivi 3 mesi (in caso contrario il beneficiario decade dal beneficio di inventario e conseguentemente viene considerato erede puro e semplice)

L’inventario consiste:  in una descrizione analitica dei beni, diritti e debiti caduti in successione, fatta dal cancelliere del Tribunale o da un notaio (debitamente nominato dal Tribunale), che ne redige un apposito verbale.

L’erede che accetta con beneficio d’inventario diventa amministratore del patrimonio ereditario (anche nell’interesse dei creditori del defunto e dei legatari), ma gli è preclusa la cessione dei beni ereditari senza autorizzazione del giudice, pena la decadenza dal beneficio e l’attribuzione della qualifica di erede puro e semplice con gli effetti giuridici che ne conseguono.

Una volta compiuta la procedura di accettazione con beneficio di inventario il chiamato diventa erede, ma è immune dalla responsabilità illimitata che caratterizza l’erede puro e semplice. I creditori del defunto potranno, pertanto, agire sui soli beni del defunto, senza poter aggredire i beni dell’erede.

L’eredità giacente

Quando il chiamato non ha accettato l’eredità (espressamente o tacitamente) il Tribunale, su istanza di chi ne ha interesse o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.

Il curatore procede all’inventario dell’eredità, ne cura l’amministrazione e provvede al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del Tribunale, e cessa dalle sue funzioni quando l’eredità viene accettata.

10. La trascrizione dell’accettazione di eredità

Se il defunto era titolare della proprietà di beni immobili, è necessario trascrivere, presso l’ufficio dei Registri Immobiliari competente per territorio, l’accettazione di eredità che sancisce l’avvenuta acquisizione dell’immobile ereditario.

 È possibile trascrivere nei Registri Immobiliari sia l’accettazione espressa, sia l’accettazione tacita. In questo caso, in occasione dell’atto che la determina ad esempio una compravendita immobiliare redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

È necessario rendere nota l’accettazione attraverso la trascrizione nei Registri Immobiliari per evitare acquisti da eredi solo apparenti.

Ad esempio: Si pensi al caso in cui i fratelli del defunto, deceduto senza lasciare genitori, coniuge e figli, si considerino in assoluta buona fede eredi, mentre il defunto stesso ha disposto con un testamento che viene scoperto solo in un secondo tempo esclusivamente a favore di una terza persona, che é quindi il vero erede. In tal caso, chi ha acquistato dall’erede apparente in realtà ha acquistato da un “non proprietario”, e rischia quindi di veder rivendicata la proprietà da parte dell’erede vero.

Se viene trascritta l’accettazione di eredità a favore dell’erede apparente, chi acquista in buona fede da quest’ultimo fa salvo il proprio acquisto.

11. La rinuncia all’eredità

Il chiamato all’eredità può rinunciare all’eredità. In questo caso la sua quota andrà agli altri eredi a meno che non operi la rappresentazione ovvero il testatore abbia previsto la sostituzione.

Deve essere posta particolare attenzione quando si rinuncia a un’eredità specie se si tratta di un’eredità passiva in quanto il rinunciante, che sia il figlio o il fratello del defunto, trasmette la devoluzione ereditaria cui ha rinunciato ai propri discendenti (per effetto della rappresentazione).

Con la rinuncia all’eredità, chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Pertanto, presupposto per la rinuncia all’eredità è che non vi sia già stato l’acquisto dell’eredità mediante accettazione espressa o tacita.

La rinuncia all’eredità deve essere fatta con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario dove si è aperta la successione e va iscritta nel Registro delle Successioni.

La rinuncia può essere revocata accettando l’eredità, sempreché l’eredità non sia già stata acquistata da un altro dei chiamati.

 

12. La sostituzione dell’erede

Il testatore può sostituire all’erede istituito un’altra persona nel caso in cui il primo non possa accettare l’eredità, (ad esempio perché già morto, o non voglia accettarla).

  • Possono sostituirsi più persone a una sola, o una sola a più persone.
  • È ammessa anche la sostituzione reciproca tra più eredi istituiti.
  • È prevista anche una particolare forma di sostituzione denominata sostituzione fedecommissaria, (volta ad assicurare alla persona interdetta, successivamente al decesso del testatore, la cura e l’assistenza da parte di soggetti che si ritengono idonei al compito, soggetti che vengono a loro volta ricompensati ricevendo, alla morte dell’interdetto, i beni oggetto del fedecommesso).

13. I diritti dei leggittimari

Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una "quota di eredità, “detta legittima”, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni.

Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti ovvero la quota disponibile.

Tabella delle quote di legittima e le corrispondenti quote disponibili al testatore previste dalla legge:

Legittimari

Quota di patrimonio Legittima

Quota di patrimonio disponibile al testatore

Figlio

(in assenza di coniuge)

1/2 al Figlio

1/2

Più figli

(in assenza di conuige)

2/3 ai Figli (da dividersi in parti uguali)

1/3

Coniuge

(in assenza di figli)

1/2

1/2

Concorso tra figlio e coniuge

1/3 al Coniuge

1/3 al Figlio

1/3

Concorso tra più figli e coniuge

1/4 al Coniuge

1/2 ai Figli (da dividersi in parti uguali)

1/4

Ascendenti

1/3 agli Ascendenti

2/3

Concorso tra ascendenti econiuge

1/2 al Coniuge

1/4 agli Ascendenti

1/4

 

Diritto di abitazione e uso del coniuge: al coniuge, anche quando concorre con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l’uso dei mobili che la corredano (diritti gravanti sulla quota disponibile).

È importante evidenziare che la quota di legittima non va calcolata sul valore del patrimonio del defunto al momento della morte, ma sul valore risultante dalla seguente operazione:

valore del patrimonio – (valore dei debiti del defunto + valore delle donazioni in vita alla data di apertura della successione).

14. La tutela del legittimario

Se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima, per effetto di una disposizione testamentaria e/o di donazioni poste in essere in vita dal defunto, esso può far valere il proprio diritto all’ottenimento  dell’intera quota di legittima mediante un’apposita azione giudiziaria, l’azione di riduzione, soggetta al termine di prescrizione di 10 anni.

I legittimari possono rinunciare all’azione di riduzione solo dopo la morte del testatore.

Se un soggetto dispone di tutto il suo patrimonio con più donazioni, i legittimari che non hanno ricevuto nulla (i legittimari pretermessi) o i legittimari che hanno ricevuto beni di valore inferiore a quello della quota di legittima (i legittimari lesi) non possono rinunciare all’azione di riduzione, con il donante vivente, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. Tale rinuncia è espressamente vietata dalla legge.

L’azione di riduzione va proposta nei confronti dell’erede o del donatario che ha ricevuto beni in eccedenza.

Se il donatario ha, nel frattempo, alienato a terzi gli immobili donati, e non ha altri beni nel proprio patrimonio sui quali il legittimario leso possa soddisfare le proprie ragioni, quest’ultimo potrà:

  • chiedere ai terzi acquirenti la restituzione del bene a suo tempo donato: questa è l’azione di restituzione.
  • Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in denaro.

Di queste problematiche si deve tener conto quando si acquista un immobile pervenuto al venditore per donazione o quando si richiede alla banca un mutuo, per finanziarne l’acquisto, che non viene concesso proprio perché sussistono i rischi sopra evidenziati.

L’azione di restituzione, in caso di immobili, può essere intrapresa dal legittimario leso solo se non sono decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. (Lo stesso principio vale anche per le ipoteche e per ogni altro vincolo sull’immobile che il donatario abbia iscritto o trascritto sull’immobile donatogli).

Se l’azione di riduzione è domandata dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, le ipoteche e i pesi restano efficaci, fermo restando, però, l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni.

15. L’esecutore  testamentario

Colui che redige il testamento può nominare uno o più esecutori testamentari. La nomina è particolarmente opportuna nel caso di test