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Calcolatore Imposte d'Acquisto Immobili Uso Residenziale

Come si calcolano le imposte d'acquisto ?

La base imponibile delle imposte sull'acquisto di un immobile ad uso residenziale varia a seconda che il venditore sia un’impresa costruttrice od un privato.

Nel primo caso, la base imponibile è dell'imposta è prezzo d'acquisto, mentre nel secondo caso è il valore catastale.
Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale dell’immobile e dellle relative pertinenze (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

  • 110 per i fabbricati prima casa
  • 120 per i fabbricati non prima casa
Le Aliquote

Quando il soggetto che vende è:

Privato o  Impresa costruttrice o che ha ristrutturato l'immobile a condizione che: la vendita avvenga "dopo 5 anni" dall’ultimazione dei lavori

Tipo di acquisto

imposta di registro (minima di 1000 euro)

imposta ipotecaria

imposta catastale

1°casa (escluse categorie A/1 A/8 A/9)

2%

fissa di 50 euro

fissa di 50 euro

1°casa (da impresa esente IVA) 2% fissa di 50 euro fissa di 5 euro

Altri casi

9%

fissa di 50 euro

fissa di 50 euro

Base imponibile = Valore Catastale dell’immobile

Attenzione l’agevolazione spetta, però, a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione. Infatti, l’occultamento del corrispettivo o la dichiarazione nell’atto di compravendita di una somma inferiore a quella concordata determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

  1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito;
  2. sarà dovuta una sanzione che va dal 50% al 100% delle minori imposte versate.

Quando il soggetto che vende è:

Impresa costruttrice o che ha ristrutturato l’immobile e la vendita avvenga "entro 5 anni" dall’ultimazione dei lavori

Tipo di acquisto

IVA

imposta di registro

imposta ipotecaria

imposta catastale

1°casa (escluse categorie A/1 A/8 A/9)

4%

fissa di 200 euro

fissa di 200 euro

fissa di 200 euro

Altri casi

10%

fissa di 200 euro

fissa di 200 euro

fissa di 200 euro

Abitazioni categorie A/1 A/8 A/9

22%

fissa di 200 euro

fissa di 200 euro

fissa di 200 euro

Base imponibile = Corrispettivo pagato e dichiarato nell’atto 

Attenzione:  Relativamente a queste cessioni, le disposizioni consentono all’ufficio di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene.

Definito come: Prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.

Requisiti per le agevolazioni 1°casa
  • Le agevolazioni spettano a tutte le tipologie di abitazioni, ad eccezione delle case “di lusso”.  Sono considerate case di lusso: (A/1, abitazioni di tipo signorile), (A/8, abitazioni in ville), e (A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).
  • l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
  • Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
  • Per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.
  • l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
  • non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
  • In presenza dei requisiti sopra elencati l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti e inabilitati.

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